ALIQUOTE IMIS 2023
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2023 sono state approvate aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023. Confermato, come per gli anni precedenti, un unico versamento annuale dell'imposta con scadenza 16 dicembre 2023.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9 0,35 % 416,35
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %
Fabbricati ad uso non abitativo D/3,D/4,D/6 e D/9 0,79%
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2 0,55%
Fabbricati D/1 con rendita fino a €75.000 e Fabbricati D/7 e D/8 con rendita fino a €50.000 0,55%
Fabbricati D/1 con rendita superiore a €75.000 e fabbricati D/7 e D/8 con rendita superiore a €50.000 0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita fino a €25.000 0,0%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita superiore a €25.000 0,1 % 1.500 euro
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,895 %
Abitazioni e pertinenze con comodato 0,60%
E' stato confermato, come per gli anni precedenti un unico versamento annuale dell'imposta con scadenza 16 dicembre 2022.
Si conferma l’esenzione totale dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (al massimo due) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali considerate di lusso (A1/,A/8 e A/9).
Sono confermate le seguenti agevolazioni:
-è assimilata ad abitazione principale, e quindi esentata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in modo permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata ne utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo famigliare di provenienza;
-è prevista un’aliquota agevolata (0,6%) a fronte di quella ordinaria (0,895%) a favore delle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratutito dal possessore ai suoi famigliari, parenti ed affini entro il 1° grado, se nella stessa il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e purché la concessione in uso risulti da atto di comodato gratuito regolarmente registrato. La legge provinciale ha ammesso che tale beneficio possa essere riconosciuto ad una sola abitazione (questo nel caso in cui il contribuente/proprietario ne possieda più di una).
Come già avvenuto in passato si provvederà ad inviare ai contribuenti l’invito di pagamento precompilato in tempo utile per la scadenza. Si ricorda la possibilità di verificare la propria situazione a mezzo dello sportello tributi presente sul sito del comune di Lavis (http://www.comune.lavis.tn.it/).
Data: Giovedì, 18 Maggio 2023