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MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 2021: POSSIBILITA’ DI RAVVEDIMENTO

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’IM.I.S. 2021 scaduto il 16 dicembre 2021 (o hanno pagato solo in parte l’imposta dovuta) possono provvedere a regolarizzare la propria posizione.

Data: Martedì, 04 Gennaio 2022

Immagine: Economia 6 imagefullwide
Licenza sconosciuta

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’IM.I.S. 2021 scaduto il 16 dicembre 2021 (o hanno pagato solo in parte l’imposta dovuta) possono provvedere a regolarizzare la propria posizione nei seguenti termini.

A) Entro il 15 GENNAIO 2022 pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali:

  •    calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta al 16 DICEMBRE 2021;
  •    calcolare e pagare gli interessi legali (pari allo 0,01% annuale fino al 31/12/2021 e successivamente all'1,25%) sull’imposta dovuta e maturati successivamente al 16 DICEMBRE 2021 e fino alla data del tardivo pagamento;
  •    calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 1,5% dell’imposta versata in ritardo

B) Dal 16 GENNAIO 2022 AL 15 MARZO 2022 pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali:

  •    calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta al 16 DICEMBRE 2021;
  •    calcolare e pagare gli interessi legali (pari allo 0,01% annuale fino al 31/12/2021 e successivamente all'1,25%) sull’imposta dovuta e maturati successivamente al 16 DICEMBRE 2021 e fino alla data del tardivo pagamento;
  •    calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 1,67% dell’imposta versata in ritardo.

C) Dal 16 MARZO 2022 AL 16 DICEMBRE 2022 pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali:

  •    calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta al 16 DICEMBRE 2021;
  •    calcolare e pagare gli interessi legali (pari allo 0,01% annuale fino al 31/12/2021 e successivamente all'1,25%) sull’imposta dovuta e maturati successivamente al giorno 16 DICEMBRE 2021 e fino alla data del tardivo pagamento;
  •    calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta versata.

D) Dal 365° al 730° giorno: sanzione del 4,29% più interessi legali.

E) Oltre il 730° giorno: sanzione del 5% più interessi legali.

Si ricorda inoltre che l’Uffiico Tributi può procedere comunque all’attività di accertamento anche prima della scadenza dei termini per il ravvedimento operoso che in tal caso non sarà più attivabile.

Si ricorda che per il pagamento deve essere utilizzato il mod. F 24 e che nel modello deve essere specificato l’anno d’imposta 2021, devono essere barrati i campi SALDO e RAVVEDIMENTO, deve essere indicato l’importo della pura imposta IM.I.S. dovuta con i corrispondenti codici tributo e deve essere indicato separatamente l’importo corrispondente alla somma di quello della sanzione (ridotta) e degli interessi legali dovuti: 3996 è Il codice tributo (unico per sanzioni ed interessi) da utilizzare a tale scopo.Deve essere infine indicato il codice identificativo del Comune di Lavis: E500.

Si segnala che sono sempre disponibili lo sportello online “i tuoi tributi(https://sportello.harnekinfo.it/Login.aspx?A=ROTA) per verificare ogni singola situazione di calcolo e pagamento dell’imposta dovuta - ed il calcolatore IM.I.S. del Consorzio dei Comuni Trentini con il quale è possibile calcolare l’IM.I.S. degli immobili siti in tutti i comuni trentini (http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/imis/2021/_app/utente_bacheca.php).

L’ufficio tributi rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento (0461/248152 –57 tributi@comunelavis.it) e per l’eventuale calcolo dell’imposta dovuta.

Ulteriori informazioni

Licenza d'uso
Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Ultimo aggiornamento:Martedì, 04 Gennaio 2022