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Riduzione IM.I.S.

Riduzione IM.I.S. ai sensi di quanto disposto dalla lettera b-ter) dell’art. 7 comma 3 della L.P. 14/2014

Data: Venerdì, 22 Gennaio 2021

Immagine: little home
© Tierra Mallorca - Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

La lettera b-ter) dell’art. 7 comma 3 della L.P. 14/2014 per l’anno 2020 prevede la riduzione nella misura del 50% della base imponibile IM.I.S., (senza possibilità di cumulo con le altre agevolazioni presenti nel medesimo comma alla lettera a -fabbricati di interesse storico e artistico- e b -fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati-) in presenza dei seguenti requisiti:

  1. che i fabbricati rientrino fra quelli previsti dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,   di cui all’elenco allegato nel modulo di richiesta, ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all’articolo 14-bis della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14;
  2. coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell’attività svolta nel fabbricato;
  3. obbligo di presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione da presentare entro il termine prescrittivo del 31/01/2021 che evidenzi i fabbricati per i quali l’esenzione spetta e per quali mesi nell’arco dell’anno 2020.

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Licenza d'uso
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Ultimo aggiornamento:Venerdì, 12 Marzo 2021