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Linee Guida per installazione tende da sole

La Commissione edilizia del Comune di Lavis nella seduta del 12/04/2022 ha approvato le seguenti linee guida per il posizionamento di tende da sole

Data: Giovedì, 14 Aprile 2022

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Licenza sconosciuta

Ai sensi dell’art. 78 comma 3 lettera e) della L.P. 15/2015 possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa COMUNICAZIONE al comune la posa di tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione.

Questi interventi sono liberi all’esterno delle aree sopra indicate e non soggette ai predetti vincoli.

La Commissione edilizia comunale nella seduta del 12.04.2022 ha approvato le seguenti linee guida per il posizionamento di tende da sole su edifici posti nelle aree di tutela ambientale (art. 55 NdA PRG), nei centri di antico insediamento (centri storici – art. 31 NdA PRG), nei nuclei di antico insediamento (masi – art. 32 NdA PRG) e sugli edifici isolati di interesse storico e culturale (art. 33 NdA PRG).

ART. 1 – FINALITÀ

  1. Le presenti linee guida disciplinano l’installazione delle tende parasole su edifici posti nelle aree di tutela ambientale (art. 55 NdA PRG), nei centri di antico insediamento (centri storici – art. 31 NdA PRG), nei nuclei di antico insediamento (masi – art. 32 NdA PRG) e sugli edifici isolati di interesse storico e culturale (art. 33 NdA PRG).
  2. Sono determinati i criteri per l’inserimento ambientale delle tende e le caratteristiche dei manufatti ammessi.
  3. Si definiscono tende le strutture interamente costituite da teli in tessuto o materiale similare, sostenuti da montanti orizzontali o inclinati, in alluminio, ferro o altro metallo semplicemente agganciati alla facciata dell’edificio e senza punti di appoggio al suolo. Le tende possono avere struttura retrattile telescopica a falda inclinata con o senza tamponamenti laterali, a scorrere verticale o a “cappottina” con sistema mobile semicircolare.

ART. 2 – CRITERI DI REALIZZAZIONE

  1. Le tende poste sulle facciate degli edifici, con esclusione di quelle poste al piano terra laddove vi siano esercizi commerciali, dovranno essere tutte della stessa tipologia e con colori omogenei per ogni singolo edificio e devono essere collocate alla medesima quota da terra. È sempre auspicabile, comunque, cercare il raggiungimento di una simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture delle facciate, ove il disegno della facciata lo consenta. Le tende non potranno occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti e le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce ecc. e in nessun caso essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.
  2. Ai piani terra non è consentita l’installazione di tende a sporgere su prospetti di portici (sul fronte dei quali è consentito l’uso di tende a caduta) e all’interno degli spazi porticati.Sui fronti unitari la successione delle tende deve essere scandita per ogni vetrina, evitando tende che coprano più di una apertura con un unico telo, salvo il caso di tendoni finalizzati al riparo di tavolini e sedie per il ristoro all’esterno.
  3. Le tende direttamente aggettanti su suolo pubblico dovranno essere di tipo retrattile e arretrate di almeno 20 cm dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede e non ostacolare comunque la vista di cartelli di segnalazione stradale. Tra le loro appendici, i meccanismi ed il piano del marciapiede dovrà intercorrere una distanza non inferiore a m. 2,20. La sporgenza massima delle tende non potrà' comunque superare 2,50 m. I teli di dette tende dovranno essere esclusivamente in tessuto.
  4. Sono fatte salve le necessarie autorizzazioni della competente Soprintendenza per i beni culturali.

ART. 3 – MATERIALI E COLORI

  1. I sostegni metallici dovranno essere verniciati di colore grigio chiaro o grafite medio o scuro E comunque in analogia con eventuali altri elementi metallici presenti sull’edificio.
  2. I teli dovranno essere in tessuto da esterno. È proibito l’uso di tessuti plastificati lucidi o PVC.
  3. Le tende potranno solo essere in tinta unita e senza motivi decorativi o righe di colori diversi. I colori ammessi sono quelli della gamma ad utilizzo libero fissati dalla Giunta Provinciale per la predisposizione del Piano colore ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 74 comma 2, lettera 0a) della Legge Provinciale per il governo del territorio possibilmente in gradazione rispetto al colore esistente o in progetto della facciata dell’edificio.
  4. Solo per gli esercizi commerciali posti a piano terra sono ammesse scritte pubblicitarie. Le eventuali scritte saranno realizzate in contrasto con il colore scelto per il telo, ma rientrante nella medesima gamma consentita per le tende. Le scritte consentite sono ammesse solo sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende, con caratteri di dimensioni proporzionate al telo. In ogni caso è proibita la riproduzione o l’esibizione di marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti, con l’eccezione dei casi in cui un marchio di un prodotto coincida con il nome dell’esercizio.

ART. 4 – MANUTENZIONE

  1. L’installazione delle tende implica l’obbligo di mantenere i manufatti in un costante stato di sicurezza e decoro, mediante interventi di pulizia periodica (programmati in misura necessaria a mantenere il telo in perfetto stato), verifica dell’efficienza dei meccanismi, sostituzione degli elementi deteriorati.
  2. Alla cessazione dell’attività o alla scadenza dei termini di eventuali autorizzazioni, è fatto obbligo al titolare dell’esercizio commerciale o titolare dell’autorizzazione di rimuovere la tenda e tutti i meccanismi ad essa correlati.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE

  1. Alla comunicazione di cui all’art. 78 comma 3 lettera e) della Legge Provinciale per il governo del territorio per l’installazione di tende da sole, presentata sulla modulistica unificata provinciale al Settore Edilizia del comune, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
    • Stralcio di PRG con localizzazione della particella o dell’esercizio commerciale;
    • Relazione descrittiva con indicazione dettagliata degli schemi di posa rispetto al prospetto, quote di installazione e misure rappresentative, specifiche di materiali, forme e colori della tenda e delle eventuali scritte;
    • Documentazione fotografica a colori dell’edificio sul quale la tenda dovrà essere installata, con riferimento anche agli edifici circostanti.

Contatti

Ufficio tecnico edilizia privata - Urbanistica

email - edil.privata@comunelavis.it:
Via Matteotti 45

Ulteriori informazioni

Licenza d'uso
Dominio pubblico

Ultimo aggiornamento:Giovedì, 14 Aprile 2022