Cos'è
Formazione atti di matrimonio
L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.
Rilascio certificati
Per ogni matrimonio iscritto o trascritto, l’Ufficiale dello Stato Civile può rilasciare il certificato, l’estratto per riassunto o per copia integrale.
Matrimoni civili
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause ed ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del Codice Civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella Casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile secondo le disposizioni del disciplinare per la celebrazione dei matrimoni consultabile nella sezione “Documenti” di questa pagina. È possibile effettuare la prenotazione della sala utilizzando il modulo pubblicato nella sezione “Modulistica” di questa pagina e presentandolo all’Ufficiale dello Stato civile.
Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
- non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- non devono essere interdetti per infermità di mente;
- non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
- la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
- non possono contrarre matrimonio tra loro:
- gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
- i fratelli e le sorelle;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l'adottato e i figli dell'adottante;
- l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
- persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
Devono inoltre essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile ed il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4^ giorno successivo alla loro defissione (se non sono state ricevute opposizioni).
Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento sull’albo telematico del comune di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Vengono fatte a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile dopo che sia stata accertata l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
Chi celebra il matrimonio civile e come avviene
Il matrimonio civile viene celebrato dall’Ufficiale dello Stato Civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro; è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.
L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni o in altro comune nel caso di matrimonio su delega. L’Ufficiale di Stato Civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):
- dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile;
- riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie;
- accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale;
Dove è possibile la celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:
- nella Casa comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova il coniuge impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
L'atto di matrimonio
L’atto di matrimonio viene compilato contestualmente alla celebrazione, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile. Se le persone non sono in grado di comprendere la lingua italiana, come il caso dello straniero, l’Ufficiale di Stato Civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’Ufficiale dello Stato Civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale di Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
- prima del matrimonio:
- all’Ufficiale di Stato Civile (in caso di matrimonio civile);
- al parroco (in caso di matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (in caso di matrimonio culti ammessi);
- dopo il matrimonio:
- davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.